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Direttiva UE Commissione 31 gennaio 2017, n. 164/2017/UE

Direttiva UE Commissione 31 gennaio 2017, n. 164/2017/UE (salute e sicurezza sul lavoro, valore limite di esposizione, agenti chimici) che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione (G.U.U.E 1° febbraio 2017, n. L 27).

1. Per le attività sotterranee in miniera e in galleria gli Stati membri possono avvalersi di un periodo transitorio che termini al più tardi il 21 agosto 2023 per quanto riguarda i valori limite per il monossido di azoto, il biossido di azoto e il monossido di carbonio.

2. Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 gli Stati membri possono continuare ad applicare i valori seguenti in luogo dei valori limite stabiliti nell’allegato:
a) per quanto riguarda il monossido di azoto: i valori limite esistenti stabiliti in conformità all’allegato della direttiva 91/322/CEE;
b) per quanto riguarda il biossido di azoto e il monossido di carbonio: i valori limite nazionali in vigore al 1° febbraio 2017…

(Scaricare l’allegato) Fonte:http://www.ingegneri.info/normativa/direttiva-ue-commissione-31-gennaio-2017-n-1642017ue-salute-e-sicurezza-sul-lavoro-valore-limite-di-esposizione-agenti-chimici/

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